Il Tribunale ha accolto il ricorso presentato dall’Azienda Agricola La Pollinosa contro l’Ente Parco poiché attività libera sul piano amministrativo.
di Marcello Bartoli
11 giugno 2025
ISOLA DI GIANNUTRI (Gr) – Dopo le ricerche pluriennali condotte in sinergia tra le Università di Firenze e quella di Pisa sul possibile effetto negativo della grande densità di api da miele, gestite dagli apicoltori, sulle api selvatiche che costituiscono parte fondamentale degli impollinatori naturali, alcuni mesi fa il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano ha deciso di non confermare le autorizzazioni per condurre l’apicoltura sull’isola di Giannutri.
Le associazioni apistiche Toscana Miele, Arpat e Aapt hanno chiesto successivamente un intervento urgente della Regione Toscana circa le autorizzazioni disattese del Parco che però, a detta delle associazioni “continua ad autorizzare ogni estate l’irrorazione dell’isola con Flytrin 6.14, un pesticida contenente permetrina e tetrametrina, sostanze tossiche per gli insetti, pericolose per gli ecosistemi acquatici e sospettate di provocare il cancro”.
Alcuni giorni fa il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana ha intanto accolto il ricorso presentato dall’Azienda Agricola La Pollinosa guidata da Paola Bidin – appoggiato da tre associazioni apistiche nazionali (Unaapi, Aapi e Aissa) e dalle principali associazioni apistiche regionali – dichiarando illegittimo e annullando il provvedimento del Parco poiché, sostanzialmente, l’apicoltura nomade, come quella praticata in questo caso da la Pollinosa, è un’attività libera sul piano amministrativo.
Nella propria motivazione il Tribunale Amministrativo di Firenze ha dato atto della presenza di una “richiesta del Centro di ricerca Agricoltura e Ambiente Crea recante una istanza di ripensamento sul divieto di introduzione delle colonie di Apis Mellifera sull’isola di Giannutri”. Con riferimento alle critiche proposte da La Pollinosa alle motivazioni scientifiche addotte dal Parco i giudici toscani hanno rilevato come il Parco non abbia dedotto, ma abbia insistito “esclusivamente sulla riproposizione delle risultanze degli studi posti a fondamento della propria motivazione senza peraltro indugiare sulle censure mosse nel ricorso in termini di inattendibilità degli studi sul piano metodologico e di contenuto”.
I giudici toscani hanno inoltre affermato che “il Regolamento in vigore, o l’’orientamento’, ha la finalità di “salvaguardia dell’apicoltura e tutela della sottospecie Apis mellifera ligustica”. In sostanza, dunque, viene così stabilito che era necessario un “contraddittorio sulle ragioni ostative al rilascio della autorizzazione” soprattutto in ragione del fatto che “negli anni precedenti il Parco aveva comunque assentito alla installazione degli apiari”, così che il provvedimento impugnato risulta quindi “illegittimo nella misura in cui il Parco non ha attivato il dovuto contraddittorio con la Società”.
Proprio oggi l’Ente Parco fa sapere che si uniformerà al pronunciamento del TAR Toscana ma confermerà il divieto di portare api gestite sull’isola di Giannutri, adottando i necessari provvedimenti. L’Ente Parco precisa, infine, che “le autorizzazioni rilasciate a partire del 2019 alla società La Pollinosa per il posizionamento di apiari sull’isola di Giannutri hanno sempre avuto carattere ‘temporaneo’ e nessuna aspettativa poteva essere vantata dalla ricorrente circa rinnovi per le annualità successive, in quanto l’Ente Parco ha sempre chiaramente specificato l’esistenza di studi per valutare la situazione dei vari impollinatori sull’isola di Giannutri”. Adesso il Parco potrebbe anche fare appello al Consiglio di Stato. Intanto, però, il Tar della Toscana ha dato ragione agli apicoltori.
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