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La tutela della fauna selvatica non è un optional, il Tar Lazio smonta il Piano straordinario del Governo

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Accolto il ricorso di sette associazioni. Il Tribunale annulla tre punti chiave del Piano ritenuti in contrasto con le norme nazionali ed europee.

 

Redazione
14 marzo 2026

Il TAR del Lazio ha parlato chiaro: la tutela della fauna selvatica non è un optional. Con la sentenza pubblicata l’11 marzo i giudici amministrativi hanno annullato tre punti chiave del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica adottato dal Governo nel 2023 e voluto dal ministro Lollobrigida, giudicandoli in contrasto con il diritto nazionale ed europeo.

A promuovere il ricorso le associazioni Enpa, Lav, Leidaa, Lipu, Oipa, Lndc Animal Protection e Wwf Italia che parlano di “una vittoria per la fauna selvatica, per la scienza e per la legalità e una sconfitta per le politiche antiscientifiche”. Le disposizioni annullate dal Tribunale, aggiungono i ricorrenti, “avrebbero aperto la strada a interventi potenzialmente massivi, indiscriminati e in contrasto con il diritto nazionale ed europeo”.

I tre punti del Piano annullati dal TAR

La sentenza interviene su tre punti chiave dichiarandone l’illegittimità.
Il primo punto riguarda la parte del piano in cui si impediva il ricorso ai metodi alternativi agli abbattimenti per alcune specie cosiddette “parautoctone”, che venivano equiparate alle specie esotiche invasive.

Bocciata anche l’esclusione generalizzata dei principali divieti sulla tutela della fauna selvatica previsti dall’art. 21 della Legge 157/1992 e dalla normativa europea che il Piano aveva disattivato per le attività di controllo. Secondo i ricorrenti questo avrebbe autorizzato uccisioni con ogni mezzo, compresi metodi particolarmente cruenti. La sentenza conferma invece che tali divieti devono restare pienamente operativi.
Infine è stata dichiarata illegittima la possibilità per le Regioni di commissariare gli Enti parco regionali se non avessero applicato il Piano entro sei mesi. Il Tar ha giudicato la misura priva di base legislativa e lesiva dell’autonomia dei parchi.

L’abbattimento di specie protette

La sentenza fa chiarezza anche in merito all’uccisione di specie protette in quanto prescrive che “l’eventuale cattura e abbattimento delle specie protette devono comunque essere perseguiti nel rispetto delle direttive comunitarie poste a tutela della fauna” e dunque “a condizione che non esista un’altra soluzione valida”. Questo vale anche per il lupo, sottolineano i ricorrenti, che non gode più della protezione speciale assicurata dalla Direttiva Habitat e che la maggioranza di governo vuole declassare anche in Italia.

Questa sentenza ristabilisce la centralità del diritto europeo, della selettività, della prevenzione e del ruolo degli Enti parco” – dichiarano le associazioni in una nota congiunta. Il piano del ministro Lollobrigida “conteneva previsioni che avrebbero aperto la strada ad abbattimenti generalizzati con ogni mezzo, luogo e arma, ad ogni specie animale, nonché all’uso di strumenti non selettivi”.
Esulta anche l’ex ministro dell’Ambiente Sergio Costa che sul suo profilo Facebook commenta: “Il Governo ha tentato di scavalcare gli Enti Parco ma il TAR ha ribadito il loro ruolo insostituibile. Inoltre l’Italia è già sotto procedura d’infrazione UE. Continuare su questa strada antiscientifica è un danno per il Paese. Voglio ringraziare Enpa, Lav, Wwf, Lipu, Oipa, Leidaa e Lndc. Il loro ricorso ha difeso un principio elementare: la biodiversità è un patrimonio protetto dalla nostra Costituzione, non un ostacolo da eliminare”.