Illegittimo il diniego del Comune di Carrara a fornire dati completi. “Sentenza storica che obbliga l’amministrazione alla piena trasparenza”.
di Legambiente Toscana
23 aprile 2025
CARRARA – «Deve dichiararsi l’illegittimità del parziale diniego all’ostensione dell’Amministrazione comunale, che va quindi annullato nella parte in cui limita le informazioni ostensibili; e la sussistenza del diritto di accesso in capo a Legambiente con riferimento a tutti i dati richiesti». Recita così testualmente la sentenza del Tar della Toscana con cui è stato accolto il ricorso presentato da Legambiente, stabilendo che i dati sull’estrazione nelle singole cave di Carrara devono essere resi pubblici, in chiaro e in forma pienamente trasparente, cava per cava. Una sentenza che segna una svolta importante nella battaglia per la trasparenza che Legambiente porta avanti da anni.
L’udienza si era tenuta il 19 marzo scorso e la sentenza è stata pubblicata martedì 22 aprile, nella Giornata della Terra: nonostante le motivazioni del Comune facessero riferimento alla tutela di interessi di riservatezza degli imprenditori nessuno dei concessionari di cava si era costituito in giudizio, dimostrando implicitamente l’inconsistenza degli argomenti addotti dall’amministrazione locale per giustificare il diniego.
«Cade finalmente un ingiustificabile muro di reticenza da parte del Comune di Carrara. – commenta il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani – Quella del Tar della Toscana è una sentenza importante per la tutela dell’ambiente, la trasparenza e il diritto all’informazione. Viene sancito finalmente quello che con il nostro Circolo di Carrara abbiamo chiesto, invano, per anni: conoscere la realtà delle attività estrattive svolte nelle cave di marmo di Carrara per programmare in maniera sostenibile lo sfruttamento di quello che è e rimane uno straordinario patrimonio naturale, riducendone al minimo gli impatti sull’ambiente».
I magistrati fiorentini, anzitutto, affermano la piena legittimazione di Legambiente «che ha per definizione (e a prescindere dalla fondatezza delle ragioni fatte valere in giudizio) interesse al completo accoglimento della domanda presentata» e ciò «a maggior ragione in quanto soggetto istituzionalmente portatore di interessi diffusi connessi alla tutela della matrice suolo», contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive di Palazzo Civico.
I dati richiesti, si legge sempre nelle motivazioni della sentenza, sono informazioni ambientali che non possono essere limitate, come aveva fatto il Comune: «Invero, le quantità estratte dalle singole cave gestite dagli operatori economici, in virtù di concessione rilasciata dall’Amministrazione comunale per lo sfruttamento economico previa asportazione di una risorsa ambientale limitata e non rinnovabile (suolo), non costituiscono dati sottoposti alla tutela della riservatezza commerciale, poiché non riguardano elementi che caratterizzano l’organizzazione aziendale o produttiva, del lavoro o della commercializzazione del materiale estratto, non consentono l’individuazione dei clienti né dei fornitori; non integrano nel contempo segreti industriali; non sono dati di natura fiscale; né ad essi è riferibile il concetto di “segretezza statistica”, necessariamente da collegare alle risposte fornite nell’ambito di un’indagine/rilevazione generalizzata o di settore, qui del tutto assente».
«La nostra battaglia contro il modello estrattivista, ancora largamente egemone nel distretto di Carrara – aggiunge Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana – vede in questa sentenza un passaggio fondamentale, per Carrara ma non solo: la decisione del Tar della Toscana assume una rilevanza regionale e nazionale che supera i “confini geografici” apuani poiché stabilisce che il diritto all’informazione ambientale è incomprimibile ed è necessario alle associazioni come la nostra per svolgere quel ruolo di piena tutela dell’ambiente oggi scritto anche in Costituzione». Il Tar Toscana (presidente Alessandro Cacciari, estensore Katiuscia Papi) ha, infatti, sancito che l’istanza di Legambiente è «del tutto ammissibile, poiché i dati richiesti sono pacificamente detenuti dal Comune di Carrara e la richiesta mira a conoscere lo stato dello sfruttamento della risorsa suolo nei singoli specifici siti in cui l’Amministrazione ne ha consentito l’utilizzo commerciale agli operatori del settore».
«Siamo soddisfatti che il Tar abbia riconosciuto le nostre ragioni – conclude Mariapaola Antonioli, presidente del Circolo Legambiente Carrara – e siamo convinti che questa sentenza rappresenti una vittoria non solo per noi, ma per l’intera città e per la stessa Amministrazione Pubblica. La trasparenza nella gestione delle cave è un passo fondamentale per garantire una corretta tutela ambientale e un uso responsabile delle risorse naturali, che sono beni comuni, di tutti. Quello che non riusciamo a spiegarci sono i motivi per cui, in tutti questi anni, il Comune – sotto tutte le diverse amministrazioni – si sia sempre opposto alle nostre richieste, costringendoci a ricorrere al Tar». Legambiente tutta esprime, infine, un grande ringraziamento ai legali dell’associazione, Diego Aravini – co-presidente del CEAG (Centri di azione giuridica) nazionale – del foro di Roma, Micaela Chiesa e Umberto Fantigrossi, membri del CEAG, del foro di Milano per lo straordinario impegno e la professionalità che hanno consentito di raggiungere questo risultato.
Alla luce di questa sentenza, essendo stata dichiarata dal Tar «la sussistenza del diritto di accesso dell’Associazione ricorrente su tutti gli atti e i dati indicati nella richiesta del 6 maggio 2024», il Comune dovrà «mettere a disposizione della ricorrente i documenti e i dati stessi, nelle stesse modalità utilizzate per gli atti già ostesi”, assegnando all’Amministrazione “per il completo adempimento, il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di previa notifica della presente pronuncia».
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